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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano, con la seguente modificazione;
[9]Dopo il 2° comma dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:
[10]«Nei casi di cui ai precedenti comma, se le opere di bonificamento non saranno eseguite nel nuovo termine, si fara' luogo al ricupero della intera tassa esclusivamente a carico della parte tenuta ad eseguire le opere di bonifica in base all'atto assoggettato alla registrazione con il beneficio tributario».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1937 - Anno XVI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - ROSSONI - SOLMI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 27 gennaio 1938 al 22 dicembre 2008
