[1]di merci

[2]Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le modalita' e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti:

  • a)oggetto della liberalizzazione e periodi transitori;
  • b)dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente;
  • c)restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente;
  • d)trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci;
  • e)misure antidumping e di compensazione;
  • f)misure di salvaguardia e di vigilanza;
  • g)norme di origine e cooperazione amministrativa;
  • h)cooperazione doganale;
  • i)valore in dogana;
  • j)regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformita', certificazioni, marchi, tra l'altro;
  • k)deroghe generali per motivi di moralita' ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali; di tutela della proprieta' industriale, intellettuale e commerciale, tra l'altro;
  • i)restrizioni in caso di difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art5 · fonte del testo

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