[1]in materia di lotta contro la droga, il riciclaggio del denaro sporco e i precursori chimici

[2]1. Le Parti adottano le misure piu' adatte per cooperare e creare i contatti da esse ritenuti opportuni al fine di intensificare le azioni di prevenzione nonche' di riduzione della produzione, distribuzione e consumo illegale di sostanze stupefacenti, secondo le rispettive normative interne.

[3]2. La cooperazione, che si avvale degli organi competenti del settore, riguarda in particolar modo:

  • a)lo sviluppo di programmi coordinati e di misure in materia di prevenzione dell'uso di droghe nonche' il trattamento e la riabilitazione di tossicodipendenti, che include programmi di assistenza tecnica. In questo obiettivo possono anche rientrare la ricerca e le misure volte a ridurre la produzione di droga mediante lo sviluppo regionale di aree che si prestano ad essere utilizzate per la coltivazione di prodotti illegali;
  • b)lo sviluppo di programmi di ricerca e progetti coordinati sul tema del controllo delle sostanze stupefacenti;
  • c)lo scambio di informazioni riguardo al trattamento legislativo e amministrativo e l'adozione di valide misure nel campo del controllo della droga e della lotta al riciclaggio di denaro sporco, incluse le misure adottate dalla Comunita' e dagli organi internazionali attivi in questo sentore;
  • d)la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, basandosi sull'"Accordo sul controllo dei precursori della droga e delle sostanze chimiche", firmato dalle Parti il 13 dicembre 1996, o sulla convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art28 · fonte del testo

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