[1]nel settore minerario

[2]Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a:

  • a)favorire la prospezione, lo sfruttamento a l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia;
  • b)promuovete gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie;
  • c)promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunita' di sviluppo tecnologico;
  • d)sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art22 · fonte del testo

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