I proprietari, gli usufruttuari cosi' come tutti gli occupanti a qualsiasi titolo di terreni, miniere, ponti ed altre costruzioni situati sulla linea di confine o in prossimita' di essa, sono tenuti a permettere l'accesso a tali luoghi e l'esecuzione dei lavori al personale dei due Stati incaricato della sorveglianza e delle operazioni relative alla manutenzione della linea di confine. Allo stesso modo essi non possono opporsi alla apposizione dei termini eventualmente necessari per completare la demarcazione del confine.

Testo vigente dal 4 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~accordo-art6 · fonte del testo

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