La manutenzione dei termini e la demarcazione materiale del confine sono affidate a degli incaricati responsabili i cui compiti sono i seguenti:

  • a)Assicurare la sorveglianza ed il controllo dei termini e degli altri segni di demarcazione del confine; constatare e comunicare alle proprie Autorita' superiori ogni fatto contrario alle disposizioni previste agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente Accordo. Resta tuttavia inteso che ogni Stato ha la facolta' di fare assicurare la sorveglianza dei termini e degli altri segni di demarcazione da servizi o da organi amministrativi oltre che dagli incaricati previsti nel presente Articolo;
  • b)Verificare, in caso di necessita', la posizione dei termini di confine al fine di ricollocarli, eventualmente, nella esatta posizione, raddrizzare o sollevare i termini inclinati o sprofondati; mantenere leggibili le indicazioni di ciascun termine; riparare o sostituire i termini danneggiati e ripristinare quelli scomparsi; costruire una eventuale protezione per i termini pericolanti; aggiornare la documentazione di ogni termine di confine;
  • c)Redigere di comune accordo un progetto annuale dei lavori da eseguire per la manutenzione o il ripristino dei termini o degli altri segni di demarcazione; tale progetto dovra' indicare in particolare il preventivo delle spese relative ai lavori;
  • d)Fare eseguire, previa autorizzazione delle Autorita' previste all'articolo 7, i lavori spettanti al proprio Stato o che questo deve effettuare per conto dell'altro Stato. Tuttavia, quando si tratta di lavori particolarmente urgenti, a titolo eccezionale, gli incaricati responsabili previsti nel presente Articolo possono prendere direttamente le misure cautelative necessarie, rendendone poi conto alla Commissione mista;
  • e)Redigere annualmente un rapporto sulla esecuzione dei lavori di manutenzione o di ripristino dei termini e degli altri segni di demarcazione; tale rapporto dovra' indicare le spese relative ai lavori effettuati. Le operazioni previste nel presente Articolo saranno oggetto di un processo verbale, redatto in due originali, uno in italiano e l'altro in francese, firmato dagli incaricati responsabili dei due Stati. Tale verbale sara' indirizzato alla Commissione mista ed alle Autorita' nazionali competenti (per l'Italia alla Delegazione italiana per la manutenzione del confine, per la Francia ai Prefetti competenti territorialmente).

Testo vigente dal 4 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~accordo-art10 · fonte del testo

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