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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanta segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni di eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, con la seguente modificazione:
[9]Il 2° comma dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
[10]«Agli effetti dell'applicazione della Sezione anzidetta, alla Commissione sono aggregati quattro tecnici aggiunti, ai sensi dell'art. 90, comma ultimo, del regolamento approvato con decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, scelti dal presidente della Commissione stessa su terne proposte, rispettivamente, dalle Confederazioni fasciste dei professionisti e degli artisti, degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 23 febbraio 1942-XX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - RICCI - CIANO - GRANDI
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
