Controversie e ricorsi

  • 1)Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non viene risolta per via negoziale e', su richiesta di qualsiasi Membro Parte alla controversia, deferita al Consiglio che decidera' in merito.
  • 2)Quando una controversia e' stata deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente Articolo, la maggioranza dei Membri, o piu' Membri che detengono insieme almeno il terzo del totale dei voti, puo' chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione della questione e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente Articolo sulle questioni oggetto di controversia.
  • 3)a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal Consiglio, la commissione consultiva si compone di: (i) due persone designate dai Membri esportatori di cui un esperto specializzato in questioni del tipo di quella oggetto della controversia, ed un autorevole esperto nel campo giuridico; (ii) due persone designate dai Membri importatori in base agli stessi criteri; (iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei capoversi (i) e (ii), o in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
  • b)I cittadini dei paesi che sono Parti contraenti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
  • c)I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
  • d)Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
  • 4)Il parere motivato della commissione consultiva e' sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo avere preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
  • 5)Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia e' sottoposta al suo esame.
  • 6)Quando un Membro si lamenta del fatto che un altro Membro non ha adempiuto agli obblighi impostigli dal presente Accordo, tale reclamo e', a richiesta del ricorrente, deferito al Consiglio, il quale decide.
  • 7)Nessun Membro puo' essere riconosciuto colpevole d'infrazione al presente Accordo, se non per mezzo di una votazione a maggioranza ripartita semplice dei voti. Ogni constatazione di un'infrazione all'Accordo da parte di un Membro, deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
  • 8)Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure vincolanti previste da altri articoli dell'Accordo, e con una decisione presa a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al Comitato esecutivo, fino a quando quest'ultimo non abbia assolto ai suoi obblighi, oppure decidere di escludere tale Membro dall'Organizzazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 50.
  • 9)Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al Comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso prima che la questione sia esaminata dal Consiglio.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art42 · fonte del testo

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