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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 · Legge 10 gennaio 2004, n. 23
- Aggiornato al
- 2 febbraio 2004
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- 20
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAEIGA TRA IL GOVERNO DELLA REPLUBBLICA ITALIANA E IL…
- Art. 2film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto…
- Art. 3realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo…
- Art. 4godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da…
- Art. 5richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di…
- Art. 6proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal venti…
- Art. 7film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione…
- Art. 8caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere…
- Art. 9giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del…
- Art. 10lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere…
- Art. 11rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti Nello…
- Art. 12clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo…
- Art. 13caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le…
- Art. 14film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione…
- Art. 15opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival…
- Art. 16deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi…
- Art. 17'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Uruguay e di quelli…
- Art. 18Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessita', le condizioni di…
- Art. 19disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali…
- Art. 20presente Accordo entrera' in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione della seconda…
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