Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, che reca norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno, con le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 1 e' sostituito il seguente:
[9]« E' concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione per un periodo di 5 anni agli autoveicoli nuovi appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno, di fabbricazione italiana ».
[10]All'art. 7 e' sostituito il seguente:
[11]« Per gli autoveicoli usati adattati per il funzionamento a gassogeno, la potenza tassabile puo' essere ridotta del 30 per cento, alla condizione che i veicoli siano attrezzati per l'uso a gassogeno nella marcia normale, e siano posti nella materiale impossibilita' di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido ».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1934 - Anno XIII.
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - PUPPINI - JUNG - ACERBO - DI CROLLALANZA
[16]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1935 al 16 dicembre 2009
