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[1]ARTICOLO XVII. (Estradizione semplificata)

[2]Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta da un giudice o da un magistrato competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione concessale ai sensi del presente Trattato, acconsente, irrevocabilmente e per iscritto, di essere consegnata alla Parte richiedente, la Parte richiesta puo' consegnare tale persona senza procedimento formale.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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