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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2413, e 30 dicembre 1923, n. 3131, che disciplinano l'apertura delle sedi secondarie, succursali, filiali ed altre dipendenze di Casse di risparmio ordinarie e di Monti di pieta', di prima categoria e l'uso della qualifica di «popolare» da parte degli Istituti di credito.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 4 dicembre 1927 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Belluzzo - Rocco.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1927 al 16 dicembre 2009
