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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 2, le parole: « salvo quanto e' disposto dall'art. 27 per i dipendenti dai consorzi di bonifica e i lavoratori raggruppati nelle compagnie portuali » sono sostituite dalle seguenti: « salvo in ogni caso che il personale predetto non goda di un trattamento di famiglia per legge, regolamento o atto amministrativo ».
[10]All'art. 10, le parole: « nel termine di sei mesi », sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di un anno ».
[11]All'art. 14, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: « il compenso per lavoro straordinario e' compreso, agli effetti dei precedenti comma, nella retribuzione, quando il lavoro straordinario non abbia carattere eccezionale o saltuario ».
[12]All'art. 15, comma 2°, dopo la parola: « rispettivamente » sono inserite le seguenti: « piu' nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo ».
[13]All'art. 17, dopo il 2° comma, aggiungere il seguente: « il decreto di attribuzione all'una o all'altra gestione obbliga i dipendenti e i datori di lavoro predetti all'osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi vigenti per la gestione cui sono aggregati ».
[14]All'art. 24, secondo comma, dopo la parola: « trattenuta » sono inserite le seguenti: « o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni ».
[15]All'art. 27, comma primo, punto 1°, sono aggiunte infine le parole: « e per i consorzi di bonifica, ». Al punto 2°, in fine, sono soppresse le parole: « e per i consorzi di bonifica ».
[16]Negli allegati nn. 1 e 2, tabelle A e B, alla indicazione in parentesi, sono aggiunte le parole: « piu' nel secondo caso un assegno giornaliero, o due nel terzo caso ».
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a San Rossore, addi' 25 ottobre 1938-XVI
[19]VITTORIO EMANUELE
[20]Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel - Rossoni - Benni
[21]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 18 marzo 1939 al 16 dicembre 2009
