e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1. 3. Ciascuna Parte Contraente assicurera' in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, la manutenzione, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, condizioni giuridiche favorevoli agli investitori in conformita' con la propria legislazione. 5. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' per facilitare, in conformita' alle proprie leggi, l'ingresso, il soggiorno, il lavoro e il movimento nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari che svolgono attivita' relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;479~accordo-art2 · fonte del testo

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