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[1]All'art. 2 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1889, sono aggiunti i seguenti commi:
[2]« La Commissione di cui al primo comma dell'art. 3 della convenzione 15 maggio 1913, approvata con legge 22 giugno 1913, n. 856, sara' cosi' costituita: il rettore della Regia universita', presidente; due professori dell'Universita', designati ogni biennio dal Senato accademico; il direttore della Regia scuola d'ingegneria; il presidente della Deputazione provinciale o un suo delegato; il sindaco della citta' o un suo delegato; l'intendente di finanza; l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile; un delegato di quegli altri Enti che, oltre la Provincia ed il Comune, concorrono alla spesa per l'assetto edilizio, universitario di Padova.
[3]«Il contributo dello Stato verra' corrisposto in unica rata di due milioni all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mediante mandato diretto intestato al presidente della Commissione sopraindicata, con quietanza della Cassa di risparmio di Padova, incaricata del servizio di cassa per tutti gli Enti sovventori».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1925.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Volpi - Fedele.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009
