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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonche' degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1934 - Anno XIII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - JUNG
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
