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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI,n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, con le seguenti modificazioni:
[9]Al 1° comma dell'art. 1, dopo le parole: «i sottufficiali in servizio continuativo», sono aggiunte le seguenti:« raffermati ed in corso di ferma».
[10]Allo stesso art. 1 e' aggiunto il seguente comma « Per quelli tra i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza addetti ad alcuni speciali servizi tecnici che saranno indicati con successivo provvedimento non e' richiesto il cennato limite di eta' di anni 28; per i rimanenti sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, invece, in aggiunta al predetto, limite minimo di eta' e' richiesta la condizione di raffermato».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1938-XVII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel
[15]Visto, Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 9 marzo 1939 al 16 dicembre 2009
