Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009. 518 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: «Art. 2. - Gli ufficiali, che furono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente in base al R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, possono ottenere, facendone domanda nello stesso termine indicato nell'articolo precedente, che la loro anzianita' nel grado di tenente e conseguentemente quella nel grado di capitano venga determinata come se avessero conseguito la nomina a tenente in servizio attivo permanente in base al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, sempreche' abbiano maturato i requisiti prescritti da quest'ultimo decreto nei termini fissati dalle relative norme applicative.

tolto: «Parimenti gli ufficiali gia' di complemento, che furono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente in base a disposizioni emanate anteriormente al decreto Luogotenenziale 21 agosto 1915, n. 1293, possono ottenere, purche' ne facciano domanda entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, che la loro anzianita' nel grado di tenente e conseguentemente quella nel grado di capitano venga determinata in conformita' di quanto e' stabilito nel precedente comma per i sottotenenti nominati in base al R. decreto 15 novembre 1914, n. 125.

tolto: «Art. 3. - I capitani di complemento del corpo d'amministrazione, compresi quelli provenienti dai cessati ruoli della milizia territoriale, che contino 20 anni di servizio effettivo alle armi ed abbiano appartenuto, nella campagna di guerra 1915-1918, all'Esercito operante col grado di ufficiale per tutta la durata delle ostilita', potranno essere nominati a loro domanda capitani di amministrazione in servizio attivo permanente a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, su parere delle autorita' gerarchiche.

tolto: «La domanda dovra' essere presentata entro il termine di tre mesi di cui all'art. 1 e le nomine verranno effettuate con riserva di anzianita' ed i predetti ufficiali prenderanno poi posto nel ruolo dei capitani di amministrazione in servizio attivo permanente, subito dopo l'ultimo capitano proveniente dai capitani in servizio attivo permanente delle varie armi e corpi, trasferiti nel corpo d'amministrazione in base alla lettera a) dell'articolo 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

tolto: «Art. 4. - Al comma e) del numero IX delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e' sostituito il seguente, con effetto dal 1° febbraio 1923:

tolto: «e) assumeranno il grado di generale medico capo i tenenti generali medici, nonche' i maggiori generali medici che ricoprano tale grado al 31 gennaio 1923. I brigadieri generali medici assumeranno il grado di generale medico.

tolto: «I maggiori generali commissari e i brigadieri generali commissari assumeranno il grado di generale commissario.

tolto: «Art. 5. - L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto non da' diritto alla corresponsione di nuovi o maggiori assegni se non dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: «Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 10 dicembre 1925.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - Volpi.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2209~art1 · fonte del testo

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