[1]Convenzione sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche PREAMBOLO Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Desiderose di dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 220 di detto Trattato relative al reciproco riconoscimento delle societa' ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, Considerando che e' opportuno conseguire il piu' ampiamente possibile il reciproco riconoscimento delle societa' ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, lasciando impregiudicata l'applicazione alle societa' delle altre disposizioni del Trattato, Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle societa' e delle persone giuridiche e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: sig. Pierre HARMEL, Ministro degli esteri; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: sig. Willy BRANDT, Vicecancelliere, Ministro degli esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: sig. Maurice COUVE DE MURVILLE, Ministro degli esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: sig. Amintore FANFANI, Ministro degli esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli esteri; I quali riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

[2]Articolo 1

[3]Sono riconosciute di diritto le societa' civili o commerciali, comprese le societa' cooperative, costituite in conformita' della legge di uno Stato contraente che conferisca loro la capacita' di essere titolari di diritti e di obblighi ed aventi la sede statutaria nei territori cui si applica la presente Convenzione.

Testo vigente dal 6 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220~art1 · fonte del testo

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