Art. 68 — Prestazione del servizio militare in comuni terremotati
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1981 al 9 ottobre 2010. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I giovani di leva del triennio 1981-1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, che intendano prestare servizio civile nelle zone terremotate, presentano apposita domanda al Ministero della difesa. Il Ministro della difesa da' disposizioni per l'inizio del servizio entro due mesi dalla domanda, in rapporto alle richieste motivate che gli enti locali fanno pervenire al Ministero stesso. Il periodo di servizio prestato vale come periodo di ferma militare previsto per la rispettiva forza armata di appartenenza. Il Ministro della difesa adotta una procedura semplificata per stipulare convenzioni con gli enti locali delle zone terremotate che presentino domanda di utilizzazione di giovani di leva in servizio civile. Agli enti convenzionati viene erogata, in considerazione delle eccezionali condizioni di disagio, una somma integrativa della quota gia' prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, per il mantenimento di giovani di leva in servizio civile. I giovani di leva di cui al primo comma che hanno presentato domanda richiamandosi alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa di riconoscimento, possono optare, a richiesta, per il servizio civile da prestarsi secondo le modalita' previste dal presente articolo. I giovani di leva sopraindicati in servizio civile vengono impiegati nell'ambito della protezione civile e della ricostruzione secondo modalita' da definire da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali. Vengono istituiti corsi di formazione, della durata di 30 giorni, all'interno del periodo di servizio civile, gestiti dal comitato regionale della protezione civile, a tal uopo designato dal competente Ministero. A detti corsi partecipano tutti i giovani che prestano il servizio civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art68 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.