Art. 62 — Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici

Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e Campania, fatte salve le strette esigenze funzionali degli uffici dai quali il personale stesso dovra' essere tratto. Alle suddette coperture di vacanze si provvede - indipendentemente dalla pubblicazione delle stesse, ove prescritta - a domanda dei dipendenti in servizio in altre regioni, qualunque sia il tempo trascorso dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale sono tratti. Per le vacanze non coperte a domanda, si provvede con trasferimenti d'ufficio; in tale ultimo caso il servizio prestato nelle zone terremotate - per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque - sara' valutato al massimo ai fini del punteggio da attribuire in occasione della partecipazione a concorsi.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art62 · fonte del testo

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