Art. 14 — Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione

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((I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, e' attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori. La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata, e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dalla indicazione dell'azienda di credito presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo. I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire piu' commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione. L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformita' alle disposizioni dei successivi articoli. I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni. Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorita' per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purche' le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge. Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorita': le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attivita' agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a cio' destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi; le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori; le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma. Il commissario indichera' analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si fara' fronte sulle disponibilita' della presente legge)).

Testo in vigore dal 12 agosto 1981 al 2 marzo 1982

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1981

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1981 al 12 agosto 1981. 369 parole tolte, 428 parole aggiunte.

I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente tolto: alla autorizzazione aggiunto: all'autorizzazione o alla concessione tolto: a aggiunto: ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere tolto: della commissione aggiunto: delle commissioni di cui al successivo terzo comma. tolto: Lo stesso sindaco in deroga all'articolo aggiunto: Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, e' attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tolto: rilascia la prescritta preventiva autorizzazione di cui allo stesso articolo su parere conforme del rappresentante dell'ufficio tecnico regionale che dovra' verificare anche aggiunto: per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme tolto: recate dal primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. aggiunto: per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori. La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurataaggiunto: , e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e tolto: dall'indicazione aggiunto: dalla indicazione dell'azienda di credito presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo. I … per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10. Le predette commissionitolto: , elette dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Uno dei tecnici, con i requisiti di cui al secondo comma, e' indicato dall'ufficio tecnico regionale, competente per territorio. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. tolto: La domanda aggiunto: Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma tolto: del presente articolo, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di tolto: 15 aggiunto: quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindacotolto: , ferme rimanendo le responsabilita' del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore in ordine al rispetto delle norme della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e fatta salva la determinazione dell'entita' del contributo.aggiunto: . Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione. L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformita' alle disposizioni dei successivi articoli. tolto: Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori. I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati … viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per tolto: 10 aggiunto: dieci giorni. Controlli periodiciaggiunto: , in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della tolto: Regione. Per il tecnico indicato dall'ufficio tecnico regionale le amministrazioni interessate sono autorizzate a stipulare convenzioni, sulla base delle vigenti tariffe professionali, per una durata non superiore a due anni. L'onere della convenzione e' a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 della presente legge. Le commissioni, di cui al presente articolo, esaminano con priorita' le perizie relative alla riparazione e ricostruzione degli edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attivita' agricole. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, a valere sui fondi a cio' destinati dalla presente legge, provvede ad una prima ripartizione fra i comuni di fondi destinati a tali interventi aggiunto: regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo tolto: l'apposita aggiunto: la apposita procedura commissariale, con priorita' per le abitazioni per le quali sia stata emessa … relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge tolto: ed i lavori, autorizzati, ivi compresi quelli da eseguirsi d'ufficio da parte dei sindaci, siano iniziati entro il 1 luglio 1981 e siano completati entro il 30 novembre 1981. E' in facolta' dei soggetti di ritirare le domande di cui al precedente comma,aggiunto: . Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda tolto: a norma aggiunto: ai sensi della presente legge. tolto: La facolta' di ritirare le domande di cui al comma che precede deve essere esercitata nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata aggiunto: Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorita': le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attivita' agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente leggetolto: . L'erogazione dei contributi per le perizie integrative o sostitutive avverra' con le modalita' di cui al successivo articolo 15 aggiunto: ed a valere sui fondi a cio' destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi; le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori; le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma. Il commissario indichera' analiticamente al CIPEtolto: , alla data di entrata in vigore della legge, l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si fara' fronte sulle disponibilita' della presente legge tolto: entro il limite di 200 miliardi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art14 · fonte del testo

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