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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOIONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di eta' e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli istituti medi di istruzione, con la seguente modificazione:
[7]Dopo il primo comma dell'articolo unico, sono inseriti i seguenti tre commi:
[8]«All'esame di ammissione alla prima classe di Istituti d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola secondaria di avviamento professionale, possono presentarsi coloro che compiano nell'anno in corso il nono anno di eta'.
[9]«Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'ammissione ad esami di idoneita' nei licei e nei corsi superiori d'Istituti magistrali e tecnici e agli esami di Maturita' di abilitazione, e' dato a coloro che compiano almeno diciotto anni eta' nell'anno in corso oltre che a coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere b) e c) dell'art. 43 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.
[10]«Le presenti disposizioni hanno vigore dall'anno scolastico 1937-38. Potranno tuttavia essere ammessi agli esami del detto anno scolastico coloro i quali, trovandosi nelle condizioni che avrebbero consentito l'ammissione in base alle disposizioni precedentemente in vigore, presentino al capo d'Istituto la relativa domanda corredata del certificato di nascita e del curriculum degli studi debitamente documentato, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge. L'ammissione sara' subordinata alle condizioni e limitazioni che saranno stabilite con ordinanza ministeriale entro il 15 febbraio 1938-XVI».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1937 - Anno XVI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1938 al 16 dicembre 2009
