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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496, che autorizza l'Amministrazione del fondo per il culto ad assumere personale straordinario in servizio temporaneo, con parziale deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843, colla sostituzione all'ultimo comma dell'art. 1, delle parole «31 dicembre 1926» alle altre «31 dicembre 1925».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 6 dicembre 1925.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Rocco - Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009
