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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto 11 gennaio 1923, numero 105, contenente provvedimenti a favore di cooperative tra giornalisti per la costruzione di case economiche, introducendo nell'art. 1 le seguenti modificazioni: alla cifra «270,000» sostituire «300,000» e alle parole «per tre esercizi» le altre «per tutto il periodo di ammortamento del mutuo».

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 26 novembre 1925.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Giuriati - Federzoni - Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) Mussolini.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-11-26;2173~art1 · fonte del testo

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