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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 · Legge 3 novembre 2016, n. 217
- Aggiornato al
- 25 novembre 2016
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- Art. 1Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN…
- Art. 2Giurisdizione Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non…
- Art. 3Imposte considerate 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Italia…
- Art. 4Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che diversamente specificato: a)…
- Art. 5Scambio di informazioni su richiesta 1. L'autorita' competente della Parte interpellata…
- Art. 6Verifiche fiscali all'estero 1. Una Parte contraente puo' consentire che rappresentanti…
- Art. 7Possibilita' di rifiutare una richiesta 1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di…
- Art. 8Riservatezza Le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente…
- Art. 9Costi A meno che diversamente convenuto dalle autorita' competenti delle Parti, i costi…
- Art. 10Disposizioni legislative di attuazione Le Parti contraenti adottano la legislazione…
- Art. 11Obblighi internazionali Il presente Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli…
- Art. 12Procedura amichevole 1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti contraenti circa…
- Art. 13Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della…
- Art. 14Denuncia 1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la…
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