investigative speciali comuni 1. Le autorita' di piu' Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in uno Stato membro, composta da funzionari specializzati nei settori interessati. La squadra investigativa speciale comune e' istituita con i seguenti scopi: svolgimento di indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti e miranti ad accertare violazioni precise, che esigono un'azione simultanea e concertata negli Stati membri partecipanti; coordinamento di azioni comuni miranti ad impedire e ad individuare particolari tipi di violazione e ad ottenere informazioni sulle persone interessate, il 'loro ambiente e i metodi da esse adottati. 2. Le squadre investigative speciali comuni operano alle seguenti condizioni generali:

  • a)sono istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato;
  • b)la direzione della squadra e' affidata ad un funzionario dello Stato membro nel cui territorio la squadra speciale interviene;
  • c)i funzionari partecipanti devono attenersi al diritto dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene;
  • d)lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene crea i presupposti organizzativi necessari per consentirle di operare. 3. La partecipazione alla squadra non conferisce ai funzionari che ne fanno parte la facolta' di intervenire nel territorio di un altro Stato membro.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art24 · fonte del testo

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