[1]Squadre investigative comuni

[2]1. Le squadre investigative comuni possono essere costituite ed operare nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono gli Stati Uniti d'America e uno o piu' Stati membri dell'Unione Europea, ove ritenuto appropriato sia dalla Repubblica Italiana che dagli Stati Uniti. 2. Le procedure in base alle quali la squadra dovra' operare, quali composizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attivita' investigative svolte nel territorio di un altro Stato, saranno concordate tra le autorita' competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, cosi' come determinate dai rispettivi Stati interessati. 3. Le autorita' competenti, designate dai rispettivi Stati interessati, comunicano direttamente al fine di istituire e rendere operativa la squadra in questione, salvo che nel caso in cui si ritenga che l'eccezionale complessita', l'ampia portata o altre circostanze del caso richiedano un maggior coordinamento centrale in merito ad alcuni o a tutti gli aspetti; a tal fine gli Stati possono concordare altri idonei canali di comunicazione. 4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessita' che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato puo' farne direttamente richiesta alle proprie autorita' competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attivita' investigative condotte a livello nazionale.

Testo vigente dal 28 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art18ter · fonte del testo

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