dell'Accordo Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di porre termine all'Accordo; tale notifica dovra' essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale tramite canali diplomatici. In tale caso l'Accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di porre termine all'accordo sia ritirata di comune accordo prima del termine di detto periodo. In assenza di dichiarazione di ricezione dell'altra Parte Contraente, la notifica dovra' considerarsi come ricevuta 14 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art19 · fonte del testo

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