Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 · Legge 19 novembre 2021, n. 216
- Aggiornato al
- 21 dicembre 2021
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Universita' ed…
- Art. 3Ciascuna Parte contraente si impegnera' ad includere nei propri programmi d'insegnamento…
- Art. 4Le Parti Contraenti si impegnano a stabilire le equipollenze tra i diplomi ed i titoli…
- Art. 5Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti…
- Art. 6Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di studenti, di tirocinanti, del personale…
- Art. 7Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli…
- Art. 8Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli…
- Art. 9Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi…
- Art. 10Le Parti Contraenti facilitano lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a…
- Art. 11Le parti Contraenti facilitano la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo…
- Art. 12Al fine di facilitare lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti…
- Art. 13Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle…
- Art. 14Le parti contraenti si dichiarano altresi' favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo…
- Art. 15Le Parti Contraenti, nel riconoscere l'importanza della formazione, si assisteranno…
- Art. 16Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire…
- Art. 17Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente…
- Art. 18Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrera' in vigore dal…
- Art. 19Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare in qualsiasi momento il presente…
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