Ai fini del contrasto alla criminalita' organizzata, le Parti, in conformita' alla legislazione nazionale dei loro Stati, cooperano nel modo seguente:

  • 1)scambio di informazioni sistematico, dettagliato ed immediato sulle varie forme di criminalita' organizzata e sulla lotta contro di essa, su richiesta o iniziativa di una delle Parti. Scambio di informazioni operative di reciproco interesse anche in relazione ad eventuali contatti tra le associazioni e gruppi di criminalita' organizzata nei Paesi di entrambe le Parti;
  • 2)scambio di esperti e organizzazione di corsi di formazione comuni su specifiche tecniche investigative e operative;
  • 3)scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalita' organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici di sicurezza personale impiegati in operazioni speciali;
  • 4)costante scambio reciproco di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti;
  • 5)scambio periodico di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie per la prevenzione di atti terroristici;
  • 6)cooperazione nella conduzione di ispezioni operative. Gli organismi competenti delle Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle proprie competenze, forniranno assistenza reciproca nelle indagini sui crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di persone sospettate di aver commesso un reato.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;216~accordo-art4 · fonte del testo

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