1. Il Centro puo' ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso puo' disporne liberamente per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali e tenere conti in qualsivoglia moneta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni. 2. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali e salvo il disposto del paragrafo 1, il Centro puo' altresi' ricevere e detenere valori mobiliari e disporne, fatte salve le disposizioni in materia di regolamentazione dei cambi eventualmente applicabili alle altre organizzazioni intergovernative nello Stato membro interessato.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art8 · fonte del testo

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