Disposizioni di natura finanziaria l. Il finanziamento della cooperazione prevista dal presente Accordo e' a carico delle Parti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 2. Di norma: la Parte di destinazione concedera' delle agevolazioni attraverso proprie strutture abitative e mense di servizio agli agenti della Parte di invio per l'alloggio e il vitto per l'intera durata del soggiorno; la Parte d'invio sosterra' le spese di trasferimento dei propri agenti verso lo Stato di destinazione; la Parte d'invio si fara' carico della retribuzione e delle indennita' di missione dei propri agenti. 3. Le Autorita' competenti delle Parti concordano caso per caso le soluzioni adottate per l'alloggio e il vitto degli agenti dello Stato di invio nel territorio dello Stato di destinazione.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-01;215~accordo-art12 · fonte del testo

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