[1]Oneri finanziari

[2]Gli oneri finanziari connessi all'esecuzione della richiesta di cooperazione saranno a carico della Parte richiesta, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le Parti. I costi relativi allo svolgimento di visite, corsi, incontri, seminari ed altro, saranno sostenuti dalla Parte nel cui territorio essi avvengono. Le spese di missione, vitto ed alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Spato saranno sostenute dal Paese di appartenenza, salvo che le Parti concordino diversamente.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;13~accordo-di-cooperazione-art9 · fonte del testo

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