[1]Decisione in secondo grado e rinvio

[2]1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 e' fondato, la corte d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La corte d'appello puo', in circostanze eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado affinche' esso decida.

[3]2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma del paragrafo 1, quest'ultimo e' vincolato dalla decisione della corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art75 · fonte del testo

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