[1]Appello

[2]1. Contro una decisione del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, entro due mesi dalla data di notifica della decisione.

[3]2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente:

  • a)per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica dell'ordinanza al richiedente;
  • b)per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a):
  • i)unitamente all'appello contro la decisione; o
  • ii)qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello, entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in tal senso.

[4]3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribunale di primo grado puo' riguardare questioni di diritto e questioni di fatto.

[5]4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art73 · fonte del testo

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