[1]Responsabilita'

[2]1. La responsabilita' contrattuale del tribunale e' disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 (1) (Roma I), ove applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

[3]2. La responsabilita' extracontrattuale del tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (2) (Roma II), e' disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel quale si e' verificato il danno. La presente disposizione fa salva l'applicazione dell'articolo 22.

[4]3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2 e' quello dello Stato membro contraente nel quale si e' verificato il danno.

[5]---------------

[6](1) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), inclusa ogni successiva modifica.

[7](2) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art5 · fonte del testo

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