[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente accordo si intende per:

  • a)«tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal presente accordo;
  • b)«Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;
  • c)«Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo;
  • d)«CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;
  • e)«brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012;
  • f)«brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012;
  • g)«brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario;
  • h)«certificato protettivo complementare», un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 (1) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 (2);
  • i)«statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo;
  • j)«regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.

[3]---------------

[4](1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

[5](2) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art2 · fonte del testo

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