Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all'adottante, o al padre adottivo nel caso contemplato dall'articolo 204 del Codice civile, i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917, senza pero' il concorso del consiglio di famiglia o di tutela, ferme restando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del Codice civile.

[2]La precedente disposizione si applica anche all'orfano soggetto a patria potesta' se questa venga a cessare dopo l'adozione e durante l'eta' minore per qualunque causa.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-06;2137~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari