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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 · Legge 3 novembre 2016, n. 212
- Aggiornato al
- 23 novembre 2016
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL…
- Art. 2Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito…
- Art. 3Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4Residenti 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato…
- Art. 5Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile…
- Art. 6Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriva da beni…
- Art. 7Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva…
- Art. 9Imprese associate 1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa…
- Art. 10Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente a un…
- Art. 11Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro…
- Art. 13Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 14Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato…
- Art. 15Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli…
- Art. 16Compensi degli amministratori I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni…
- Art. 17Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Pensioni 1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno…
- Art. 19Funzioni pubbliche 1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, diverse dalle…
- Art. 20Studenti 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente…
- Art. 21Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente…
- Art. 22Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto riguarda il Cile, la doppia…
- Art. 23Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati…
- Art. 24Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da…
- Art. 25Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 26Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari Le disposizioni della…
- Art. 27Diritto ai benefici 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un…
- Art. 28Disposizioni varie 1. In relazione ai conti o fondi di investimento («veicoli di…
- Art. 29Rimborsi 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 30Entrata in vigore 1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro attraverso i…
- Art. 31Denuncia 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno…
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