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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990
Legge 12 maggio 1995, n. 212
- Aggiornato al
- 1 giugno 1995
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E…
- Art. iiARTICOLO II Le Parti manifestano la loro determinazione di aumentare il flusso di…
- Art. iiiARTICOLO III Le due Parti ritengono opportuno sviluppare, in particolare, la…
- Art. ivARTICOLO IV Le Parti promuoveranno la costituzione di imprese miste in Venezuela mediante…
- Art. vARTICOLO V Per la promozione di imprese miste si fara' altresi' ricorso a quanto previsto…
- Art. viARTICOLO VI Al fine di rafforzare il ruolo delle cooperative in Venezuela quale elemento…
- Art. viiARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di favorire…
- Art. viiiARTICOLO VIII La Parte italiana favorira' gli investimenti nel settore dei beni capitali…
- Art. ixARTICOLO IX Le Parti si impegnano a identificare progetti produttivi destinati…
- Art. xARTICOLO X Le Parti sottolineano l'importante ruolo di progetti i quali, oltre che da…
- Art. xiARTICOLO XI Al fine di appoggiare nei modi piu' opportuni il processo di riconversione…
- Art. xiiARTICOLO XII Da parte italiana la Cooperazione allo Sviluppo sara' indirizzata a progetti…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive legislazioni ed in…
- Art. xivARTICOLO XIV Al fine di facilitare in particolare modo la costituzione di imprese miste…
- Art. xvARTICOLO XV Le due Parti si impegnano a facilitare e appoggiare forme di collaborazione e…
- Art. xviARTICOLO XVI Le Parti si impegnano a facilitare ed appoggiare programmi di cooperazione…
- Art. xviiARTICOLO XVII Le due Parti concluderanno, nel piu' breve tempo possibile, i negoziati per…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII Al fine di coordinare, al piu' alto livello politico, le attivita'…
- Art. xixARTICOLO XIX I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avra' i…
- Art. xxARTICOLO XX Le Commissioni Miste previste dagli Accordi di cooperazione vigenti…
- Art. xxiARTICOLO XXI Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in…
- Art. xxiiARTICOLO XXII Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli…
