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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si da' facolta' ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella l'accolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1934 - Anno XII.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
