[1]Articolo XVI Transito

[2]1. Il transito sul territorio di una delle Parti di una persona che e' estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte, e' autorizzato senza che siano necessari procedimenti giudiziari, su domanda accompagnata dagli originali o da copie certificate dei documenti relativi al procedimento di estradizione e dei dati anagrafici degli agenti che accompagnano la persona. 2. L'autorizzazione del transito puo' essere negata per gli stessi motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione in virtu' del presente Trattato ovvero per ragioni di ordine pubblico. 3. Nel caso in cui si utilizzi la via aerea e non sia previsto l'atterraggio, non e' necessaria l'autorizzazione della Parte sul territorio della quale si volo. Tuttavia la Parte richiedente informa la Parte il cui territorio sara' sorvolato e attesta l'esistenza di uno degli atti previsti al paragrafo 1 dell'art. X. In caso di atterraggio fortuito questa comunicazione produce gli effetti cui una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'art. XII e la Parte richiedente inoltre regolare domanda di transito.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxvi · fonte del testo

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