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Tributario
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005
Legge 3 novembre 2016, n. 211
- Aggiornato al
- 22 novembre 2016
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 52
- Art. 1Autorizzazione alla ratifica
- Art. 2Ordine di esecuzione
- Art. 3Disposizioni in materia penale
- Art. 4Copertura finanziaria
- Art. 5Entrata in vigore
- Art. iTRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE La…
- Art. iiArticolo II Fatti che danno luogo all'estradizione 1. L'estradizione e' concessa per…
- Art. iiiArticolo III Reati fiscali In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio…
- Art. ivArticolo IV Rifiuto di estradare L'estradizione non sara' concessa: a. se per lo stesso…
- Art. vArticolo V Pena di morte 1. In nessun caso sara' irrogata o applicata la pena di morte…
- Art. viArticolo VI Rifiuto facoltativo dell'estradizione 1. L'estradizione puo' essere rifiutata…
- Art. viiArticolo VII Principio di specialita' 1. La persona estradata non puo' essere sottoposta…
- Art. viiiArticolo VIII Computo del periodo di detenzione Il periodo di detenzione sofferto…
- Art. ixArticolo IX Modalita' e lingue delle comunicazioni 1. Ai fini del presente Trattato le…
- Art. xArticolo X Documenti a sostegno della domanda 1. La domanda di estradizione deve essere…
- Art. xiArticolo XI Informazioni supplementari Se le informazioni comunicate dalla Parte…
- Art. xiiArticolo XII Arresto provvisorio 1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione…
- Art. xiiiArticolo XIII Decisione e consegna della persona l. La Parte richiesta fa conoscere senza…
- Art. xivArticolo XIV Consegna rimandata o temporanea 1. Se la persona da estradare e' sottoposta…
- Art. xvArticolo XV Consegna di oggetti 1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla…
- Art. xviArticolo XVI Transito 1. Il transito sul territorio di una delle Parti di una persona che…
- Art. xviiArticolo XVII Concorso di domande di estradizione Se una Parte e altri Stati chiedono…
- Art. xviiiArticolo XVIII Spese 1. Le spese derivanti dall'estradizione nel territorio della Parte…
- Art. xixArticolo XIX Intervento dello stato richiedente La Parte richiedente ha facolta' di…
- Art. xxArticolo XX Estradizione semplificata 1. La Parte richiesta potra' consegnare la persona…
- Art. xxiArticolo XXI Disposizioni finali 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Lo…
