Art. 10 (Accordo di mutua assistenza amministrativa)
Le Amministrazioni doganali si forniscono, ove possibile ed in conformita' alle rispettive legislazioni, reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
- a)lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
- b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' professionali specializzate dei propri funzionari;
- c)lo scambio di esperti in materia doganale.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
