[1]Articolo II.

[2](1) Nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente:

  • a)il termine "India" avra' il significato assegnatogli dall'Articolo I della Costituzione dell'India;
  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
  • c)i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'india o l'Italia, a seconda del contesto;
  • d)il termine "imposta" designa l'"Imposta indiana" o l'"Imposta italiana", a, seconda del contesto;
  • e)il termine "impresa di uno Stato contraente" indica: (i) una compagnia aerea designata dal Governo di quello Stato in conformita' all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo della Repubblica italiana del 16 luglio 1959, con gli emendamenti o revisioni che potranno esservi apportati, relativo ai traffici aerei, oppure (ii) una compagnia aerea che e' autorizzata dal Governo di quello Stato in base ad una generale o speciale intesa tra i due Stati contraenti per l'esercizio di voli "charter" tra i loro territori, o al di fuori di essi;
  • f)l'espressione "esercizio di trasporti aerei" designa l'attivita' commerciale di trasporto per via aerea di persone, bestiame, merci o posta, svolta dai proprietari o dai noleggiatori di aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti per tale trasporto per conto di altre imprese e ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto. (2) Nell'applicazione degli articoli del presente Accordo da parte di uno degli Stati contraenti, qualunque termine usato ma non qui definito avra', a meno che il contesto richieda diversamente, il significato che esso ha in base alle leggi vigenti in tale Stato concernenti le imposte cui il presente Accordo si riferisce.

Testo vigente dal 21 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;210~artii · fonte del testo

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