GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonche' qualsiasi altra zona marina sulla quale l'India esercita diritti sovrani, altri diritti e giurisdizioni, ai sensi della legislazione dell'India ed in conformita' con quella internazionale;
  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonche' le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalla legislazione italiana sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
  • c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia;
  • d)il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta indiana o l'imposta italiana; tuttavia essa non in- clude gli ammontari dovuti per un'inadempienza od omissione relative alle imposte cui si applica la presente Convenzione o che rappresenta una penalita' applicata relativamente a dette imposte;
  • e)il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti;
  • f)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una societa' od una persona giuridica dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti;
  • g)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • h)il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa "l'anno precedente", cosi' come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961);
  • i)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
  • j)il termine "nazionale" designa le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente e le persone giuridiche, societa' di persone od associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore nello Stato contraente;
  • k)il temine "autorita' competente" designa per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del Ministero delle Finanze (Deptt. of Revenue), o un suo rappresentante autorizzato, e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non defi- nite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 1 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319~art3 · fonte del testo

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