Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 · Legge 19 novembre 2010, n. 209
- Aggiornato al
- 13 dicembre 2010
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI…
- Art. 2d'applicazione 1. Il presente Accordo si applica esclusivamente agli investimenti di una…
- Art. 3e Protezione degli Investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno e…
- Art. 4della Nazione piu' favorita Ai sensi degli articoli 5,7 e 8 del presente Accordo, le…
- Art. 5alla Clausola della Nazione piu' Favorita Le disposizioni del presente Accordo relative…
- Art. 6per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero…
- Art. 7o Esproprio 1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna…
- Art. 8di Capitale, Utili e Reddito 1. Conformemente alle vigenti leggi e regolamenti nazionali…
- Art. 9Qualora una Parte Contraente (o una delle sue Istituzioni) abbia concesso una garanzia…
- Art. 10di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli articoli 6,7,8 e 9 saranno effettuati…
- Art. 11delle Controversie fra Investitori e Parti Contraenti 1. Ogni controversa insorta fra una…
- Art. 12delle Controversie fra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia insorta fra le Parti…
- Art. 13fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente…
- Art. 14di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente…
- Art. 15in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno…
- Art. 16e Scadenza 1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di dieci (10) anni a…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
