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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con Allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 · Legge 19 novembre 2010, n. 208
- Aggiornato al
- 13 dicembre 2010
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di…
- Art. 2d'applicazione dell'Accordo 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro…
- Art. 3d'applicazione dell'assistenza 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono…
- Art. 4sulla legislazione e le procedure doganali 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale…
- Art. 5controllata Le Amministrazioni doganali possono, attraverso reciproche intese e…
- Art. 6Tecnica Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in…
- Art. 7sul movimento di merci Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, di…
- Art. 8di informazioni In conformita' alle rispettive disposizioni legislative e amministrative…
- Art. 9su persone merci e mezzi di trasporto L' Amministrazione doganale adita, su richiesta…
- Art. 10informazioni 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o…
- Art. 11ed esecuzione delle richieste 1. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene…
- Art. 12Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia…
- Art. 13funzionari 1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione…
- Art. 14e documenti 1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta…
- Art. 15e testimoni 1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente…
- Art. 16e protezione delle informazioni e dei documenti 1. Le informazioni, i documenti e le…
- Art. 17dei dati personali 1. Quando dati personali vengono scambiati ai sensi di questo Accordo…
- Art. 18dalla responsabilita' di rendere assistenza 1. Nei casi in cui l'assistenza ai sensi del…
- Art. 19Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese…
- Art. 20dell'Accordo 1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per…
- Art. 21Il presente Accordo si applica ai territori doganali di entrambe le Parti Contraenti come…
- Art. 22in vigore e termine 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo…
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