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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 · Legge 8 marzo 1994, n. 208
- Aggiornato al
- 26 marzo 1994
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E LA…
- Art. 2films in coproduzione beneficiano con pieno diritto dei vantaggi che ne derivano in…
- Art. 3societa' di produzione che desiderano beneficiare dei vantaggi del presente Accordo…
- Art. 4films debbono essere prodotti alle seguenti condizioni: - La proporzione dei rispettivi…
- Art. 5films debbono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti in possesso sia della…
- Art. 6films in coproduzione debbono essere girati nel territorio di uno dei due Paesi…
- Art. 7' essere realizzato, entro i limiti del possibile, un equilibrio generale sia a livello…
- Art. 8ripartizione degli incassi sara' effettuata proporzionalmente al contributo totale di…
- Art. 9dei Paesi firmatari puo' provvedere alla esportazione di films in coproduzione, con…
- Art. 10produttore minoritario deve pagare il saldo della sua quota di partecipazione finanziaria…
- Art. 11Autorita competenti di entrambe i Paesi esamineranno con favore la realizzazione in…
- Art. 12titoli di testa, gli annunci di films ed il materiale pubblicitario dei films realizzati…
- Art. 13' concessa ogni agevolazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico…
- Art. 14'esportazione, l'importazione, la distribuzione e la gestione a fini commerciali di films…
- Art. 15Autorita' competenti di entrambe i Paesi si comunicheranno ogni informazione concernente…
- Art. 16commissione mista avra il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente…
- Art. 17presente Accordo entrera in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
- Art. 18presente Accordo e' stipulato per una durata di due anni a decorrere dalla sua entrata in…
Altre partizioni dell’atto
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